STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“LÜGAN IN DAL CÖR”
A norma degli artt. 60 e segg. del Codice Civile (CC) e del presente Statuto è costituita un’associazione denominata Lügan in dal cör, riconosciuta anche con l’acronimo LIDC.
La sua durata è indeterminata.
Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede presso il/la Presidente.
Art. 3) Scopo
L’Associazione ha per scopo il sostegno alle società sportive della città di Lugano che portino il suo nome, principalmente attraverso attività di tifo a favore delle loro squadre. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e opera senza alcuno scopo di lucro; si riserva purtuttavia il diritto di prendere posizione su singoli temi che riguardino le società di cui sopra.
Art. 4) Mezzi
I mezzi dell’Associazione sono costituti da contributi dei soci, ricavi del patrimonio sociale e ricavi dell’attività.
Art. 5) Responsabilità dei soci
Gli obblighi finanziari dell’Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio; è esclusa la responsabilità personale dei soci.
I soci sono tenuti a un contributo annuo fissato dall’Assemblea sociale.
Art. 6) Ammissione dei soci
Ogni persona fisica può diventare socio; è necessario inoltrare una richiesta scritta. L’ammissione può essere rifiutata anche senza indicarne i motivi.
Art. 7) Cessazione dell’appartenenza
La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione e cessa mediante recesso, esclusione o decesso.
Art. 8) Recesso
Ogni socio può recedere dall’Associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto.
Art. 9) Esclusione
Un socio può essere escluso dall’Associazione in qualsiasi momento anche senza fornire un motivo.
Art. 10) Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
-
a) l’Assemblea sociale;
-
b) il Comitato.
Art. 11) Assemblea sociale
Un’assemblea sociale ordinaria deve aver luogo annualmente.
Un’assemblea sociale straordinaria si riunisce su richiesta di un quinto dei soci e su convocazione del presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, su convocazione di altro membro del Comitato.
Tutte le assemblee sono regolarmente costituite, qualsiasi sia il numero di soci presenti.
Art. 12) Convocazione
I soci vengono convocati all’assemblea sociale con un preavviso di almeno 15 giorni, per iscritto e con allegato l’ordine del giorno.
Purché nessun socio vi si opponga, un’assemblea di tutti i soci può tenersi anche senza rispettare le formalità della convocazione.
Art. 13) Diritto di voto
Ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta, è possibile votare a scrutinio segreto.
Le decisioni dell’Assemblea sociale possono anche essere prese per iscritto; in questo caso il comitato stabilisce le modalità della votazione e le comunica a tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di richiedere la discussione orale e la conseguente convocazione di un’assemblea.
Art. 14) Competenze dell’Assemblea sociale
L’Assemblea sociale è l’organo superiore dell’Associazione. Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su tutto quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi.
Non è possibile prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati.
L’assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:
a) modifica dello statuto;
b) determinazione del contributo annuale;
c) approvazione dei conti;
d) elezione e revoca dei membri del Comitato, tra cui il/la Presidente e il/la Segretario/a, nonché sorveglianza e
discarico per il loro operato;
Art. 15) Comitato
Il Comitato si compone di almeno tre persone fisiche, tra cui il/la Presidente, il/la Segretario/a e altri membri eletti dall’Assemblea sociale; il Comitato rappresenta l’Associazione verso l’esterno.
I membri del Comitato restano in carica fino all’assemblea sociale ordinaria successiva; è ammessa la loro rielezione e possono essere destituiti dall’Assemblea in ogni momento.
Essi possono dimettersi presentando per iscritto le loro dimissioni in seduta ordinaria o convocando un’assemblea sociale straordinaria.
Il Presidente convoca il Comitato secondo le necessità.
Ogni membro del Comitato può esigere dal/la Presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il/la Presidente ha voto preponderante.
Art. 16) Competenze del Comitato
Il Comitato rappresenta l’Associazione e gestisce l’attività nella misura in cui non abbia delegato la gestione, in particolare ha le seguenti attribuzioni:
a) la direzione dell’Associazione;
b) la definizione dell’organizzazione;
c) la gestione dell’attività, quindi la nomina e la revoca di persone incaricate di particolari compiti e la vigilanza sul
loro operato;
d) la redazione e l’applicazione di regolamenti specifici;
e) la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
f) l’ammissione e l’esclusione dei soci.
Art. 17) Diritto di firma
L’Associazione è vincolata dalla firma singola del/della Presidente o del/della Segretario/a.
Art. 18) Scioglimento
Lo scioglimento può essere pronunciato in ogni tempo dall’Assemblea sociale; tale deliberazione richiede la maggioranza assoluta di tutti i soci.
Se detto quorum non è raggiunto, può essere deliberata la convocazione di una seconda assemblea, la quale dovrà indicare che l’associazione potrà essere sciolta mediante voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 19) Liquidazione
La liquidazione spetta ai membri del Comitato, a meno che l’Assemblea sociale non attribuisca tale incarico ad altre persone.
La liquidazione avviene secondo le norme applicabili alla società anonima.
Art. 20) Entrata in vigore
Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costitutiva del 28 giugno 2024 a Lugano-Carabbia e modificato il 28 giugno 2025.
L’entrata in vigore è immediata.
Scarica la versione firmata: Statuto LIDC - 2025.pdf